APPROVATI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE I NUOVI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE FGAS
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012.
I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del precedente Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse. APAVE ITALIA CPM, alla prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitato alle apparecchiature RACHP (escluse le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero), dandone comunicazione alla persona fisica certificata.
I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e saranno, alla prima sorveglianza utile, essere aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.
I certificati rilasciati ai sensi del precedente Regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 esclusivamente per detta attività. APAVE ITALIA CPM, alla prima sorveglianza utile, aggiornerà il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 limitato alle attività di recupero, dandone comunicazione alla persona fisica certificata.
I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 306/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e saranno, alla prima sorveglianza utile, aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.
Le persone fisiche certificate che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 16/11/2018 n° 146, vogliono estendere la certificazione (ex Reg. (CE) 303/2008) anche alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, così le persone fisiche certificate che vogliono estendere la certificazione (ex Reg (CE) 305/2008) anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra dovranno presentare ad APAVE ITALIA CPM una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 nella quale si attesti:
- di avere le competenze per svolgere tali attività;
- di non aver subito e/o aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature, nel caso abbiano già operato sulle suddette apparecchiature.
Vi invitiamo a consultare il nostro Regolamento di Certificazione delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (UE) n. 2015/2067, (CE) 304/2008, (UE) 2015/2066 e (CE) 306/2008.